Page 188 - gangstalking
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E SUCCESSO, poiche' prendono parte ATTIVA ad UN MASSACRO SEGUITO DA
UNA ENORME MASSA DI ALTRI COLLUSI e quindi la loro visibilità aumenta.
- Istigano i giovani a COMMENTARE sotto le pubblicazioni per incrementare IL
DISCREDITO E LA DIFFAMAZIONE con allusioni e calunnie indirette.
- Istigano i giovani a violare la proprietà privata e la privacy spiando
illecitamente in casa e sul computer della vittima per poterla mimare (anche
con gesti e versi) , distorcendola, esagerandola, insozzandola e ridicolizandola
nelle loro pubblicazioni che vedono sia la vittima che le altre persone.
- Istigano i giovani al furto rubando dati ed immagini dove entrano
illegalmente.
- Istigano i giovani alla falsificazione, scrivendo ed operando anche in nome
del target, inducendoli alla simulazione di reato.
- Istigano i giovani ad istigare al suicidio.
- Istigano i giovani alla ASSOCIAZIONE A DELINQUERE.
- Istigano i giovani al sadismo, abituandoli a godere della sofferenza altrui.
- Istigano i giovani al narcisismo, convincendoli che il POTERE DI
DISTRUGGERE E' VINCERE e che i bonaccioni sono perdenti mentre le
carogne salgono sul podio.
Retribuire un minore per compiere un atto immorale e reo
è UNA ISTIGAZIONE A FARLO PROSTITUIRE, è
CORROMPERLO.
Art. 531 Codice Penale.
Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
- Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona
di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne ECCITA
LA CORRUZIONE, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire tremila a diecimila.
Se soltanto ne agevola la prostituzione o la CORRUZIONE, la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne
coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di
servizio o di lavoro (anche un insegnante od una maestra, per esempio)
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;
UNA ENORME MASSA DI ALTRI COLLUSI e quindi la loro visibilità aumenta.
- Istigano i giovani a COMMENTARE sotto le pubblicazioni per incrementare IL
DISCREDITO E LA DIFFAMAZIONE con allusioni e calunnie indirette.
- Istigano i giovani a violare la proprietà privata e la privacy spiando
illecitamente in casa e sul computer della vittima per poterla mimare (anche
con gesti e versi) , distorcendola, esagerandola, insozzandola e ridicolizandola
nelle loro pubblicazioni che vedono sia la vittima che le altre persone.
- Istigano i giovani al furto rubando dati ed immagini dove entrano
illegalmente.
- Istigano i giovani alla falsificazione, scrivendo ed operando anche in nome
del target, inducendoli alla simulazione di reato.
- Istigano i giovani ad istigare al suicidio.
- Istigano i giovani alla ASSOCIAZIONE A DELINQUERE.
- Istigano i giovani al sadismo, abituandoli a godere della sofferenza altrui.
- Istigano i giovani al narcisismo, convincendoli che il POTERE DI
DISTRUGGERE E' VINCERE e che i bonaccioni sono perdenti mentre le
carogne salgono sul podio.
Retribuire un minore per compiere un atto immorale e reo
è UNA ISTIGAZIONE A FARLO PROSTITUIRE, è
CORROMPERLO.
Art. 531 Codice Penale.
Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
- Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona
di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne ECCITA
LA CORRUZIONE, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire tremila a diecimila.
Se soltanto ne agevola la prostituzione o la CORRUZIONE, la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne
coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di
servizio o di lavoro (anche un insegnante od una maestra, per esempio)
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici;