art. 615‐quater (“Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”):
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde,comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
art. 617quater (“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”):
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque RIVELA, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
...
2) da un PUBBLICO UFFICIALE o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.”
Articolo 617 sexies. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma FALSAMENTE ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1).
Viene sanzionato anche chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche,
(art. 617 quater c.p.); installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche
(art. 617 quinquies c.p.); falsifica, altera o sopprime o falsifica la comunicazione informatica acquisita mediante l’intercettazione
(art. 617 sexies c.p.); distrugge, deteriora, cancella, dati, informazioni o programmi informatici (art. 635 bis c.p.).
Dopo l'articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:
«art. 494-bis. - (Frode con falsa identità).
– Chiunque indebitamente acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva dell'identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l'invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi personali di cui al primo comma o comunque avvalendosi di falsa o contraffatta documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari, finanziari di investimento o di finanziamento per l'acquisto, l'abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o se riguarda una pluralità di parti offese».