Page 196 - gangstalking
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magistratura, unico organo che ha il potere di disporle, ma addirittura il modo
in cui viene conosciuta la conversazione costituisce REATO. Qui la notizia non
esiste, essendo sorto in maniera ILLECITA lo stesso fatto che l’ha generata. "

http://www.difesadellinformazione.com/110/la-pubblicazione-di-
intercettazioni/

Le "INTERCETTAZIONI" che spero le AUTORITA'
facciano... QUELLE TRA ORGANIZZATORI E PERPS...

LA REGISTRAZIONE delle conversazioni in PRESENZA.

Un individuo che si sente minacciato di MOBBING O STALKING puo'
LEGALMENTE registrare purchè sia in SUA PRESENZA, ovvero NON E'
INTERCETTAZIONE e quella registrazione funge anche da PROVA IN
GIUDIZIO.

http://forum.grnet.it/polizia-di-stato-f44/il-registratore-nel-mobbing-e-legale-
t6269.html

Quando le registrazioni sono lecite:

È lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa NON avvenga
tra le mura della PRIVATA DIMORA del soggetto registrato IGNARO.
Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato,
all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per
esempio, l’abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato [1].

Attenzione però: il membro di una conversazione è sempre ABILITATO A
REGISTRARLA ( ovvero se "in sua presenza" ), in quanto il delitto “scatta” nel
momento in cui a registrare la conversazione è un TERZO.
Ciò perché la captazione delle parole e dei gesti dell’interlocutore, da parte
del destinatario degli stessi, non può essere considerata indebita, in quanto
costituisce semplicemente una documentazione lecita di quanto già appreso.
In altre parole, la registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del
registrato, solo se a effettuare la registrazione sia un terzo.

Al contrario, è SEMPRE LECITA la registrazione all' INTERNO DELL
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