Una forma molto sottile e subdola per creare danni solo con lo STRESS SITUAZIONALE: tenere in costante "tensione" il soggetto con problematiche e pericoli continui. Anche se questi si risolvono o non sussistono si OTTIENE IL RISULTATO di indebolire o distruggere psicologicamente la vittima. Infatti basta anche una SOLA AZIONE i cui effetti di tensione che ne derivano siano a lungo termine.
LO STRAINING. DANNEGGIA DI PIU' con MENO DANNI. Straining: definizione e significato La suddetta espressione, che deriva dall’inglese “to strain”, ovvero stressare, mettere sotto pressione, sottoporre ad eccessiva tensione, individua una situazione di stress occupazionale, caratterizzata dal verificarsi di almeno un’azione ostile, che la vittima (il lavoratore) subisce dal suo aggressore (lo strainer), i cui effetti negativi sono destinati ad avere durata protratta e costante nel tempo.
L'UMILIAZIONE E DERISIONE VESSATORIA nel reato di MOBBING.
"...Ege definisce il mobbing come quella “forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori. La vittima di queste vere e proprie persecuzioni si vede emarginata, calunniata, criticata: gli vengono affidati compiti dequalificanti o viene spostata da un ufficio all’altro, o viene sistematicamente messa in ridicolo di fronte a clienti o superiori. Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo scopo di tali comportamenti può essere vario, ma sempre distruttivo: eliminare una persona divenuta in qualche modo “scomoda”, inducendola alle dimissioni volontarie o provocandone un motivato licenziamento”..."
IL MOBBING TI BRUCIA, LO STRAINING TI TIENE SULLA GRATICOLA.
"Fenomeno NUOVO ed in CRESCITA ESPONENZIALE. MINOR DURATA per ottenere il RISARCIMENTO DANNI rispetto i 6 MESI previsti nel reato di mobbing" Ovviamente è IN CRESCITA. Il popolo ha fatto "scuola"
REGISTRARE "in propria presenza".
Trovare le PROVE DEL MOBBING è fondamentale perchè è un reato che va DIMOSTRATO DALLA VITTIMA.
REGISTRARE "LE PROPRIE CONVERSAZIONI" con eventuali abusatori UMILIATORI VESSATORI senza informare l'interlocutore è LECITO e fa PROVA IN TRIBUNALE.
L'importante siano i PROPRI DIALOGHI in PROPRIA PRESENZA e che non siano PUBBLICATI, specie mettendo faccie e nomi.