NESSUN CONSENSO. SOLO DISSENSO E DENUNCIA di GRAVISSIME VIOLAZIONI di legge e dei diritti umani.
La sottoscritta a Barbara Zanninoni nata ad ad Avellino il 6.5.64
In nome della Costituzione della Repubblica Italiana (art.32 : La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.) e della Dichiarazione di Helsinki (WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI, Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects - Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by the 29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975...)
dichiara di NON aver dato alcun consenso a qualunque utilizzo di qualsiasi genere della propria persona e movimenti neurologici, pensieri, attenzioni, sapere intellettivo, esperienziale, ad alcuna loro captazione e ad alcuna loro interferenza, tantomeno con psicofarmaci;
dichiara con la presente di rifiutare la legittimità, della eventualità precisata dal ddl 24/6/2003 n.211, laddove si ipotizza che una persona possa essere oggetto di sperimentazioni pur non avendo la possibilità di dare il proprio consenso informato;
dichiara solennemente di non aver dato mai ad alcuna persona alcun permesso del genere.
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In Italia, il decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 recepisce a direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della “buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”. L’ Art. 3, relativo alla tutela del soggetto, impone che:
b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato del suo diritto di
ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto all'integrità fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che li riguardano secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, […]
Inoltre (Art. 1, comma 5):
E' fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. […]